Comunicato stampa aree contigue del Parco

In merito alla sentenza della Corte Costituzionale N.15 del 3 novembre 2010 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Art.25 c.18 della L.R.29/1994 nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette “Aree contigue” dei Parchi regionali anche a soggetti non residenti nelle aree medesime, l’Ente Parco Antola comunica quanto segue.

Il Piano del Parco, approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 42 del 03.08.2001 e pubblicato sul BURL del 16.08.2001, prevede all’art.2 delle Norme di Piano (Aree contigue) una clausola di salvaguarda che consente in casi analoghi la temporanea decadenza dell’istituto delle aree contigue stesse.

L’Ente Parco Antola, senza entrare nel merito della sentenza, in quanto si tratta di una materia estremamente delicata che dovrebbe essere affrontata esclusivamente in un contesto di confronto costruttivo e di condivisione con tutti i soggetti interessati, ritiene necessaria, al fine di non ostacolare il regolare svolgimento della stagione venatoria in corso e coerentemente con gli accordi a suo tempo definiti e sempre rispettati con il territorio, l’immediata applicabilità della suddetta clausola in via temporanea sino alla chiusura della stagione venatoria o in presenza di nuove normative regionali sul tema.

Grazie a questo impegno si rende possibile in tutta l’area contigua del Parco dell’Antola un regolare proseguimento dell’attività venatoria secondo le regole fino ad oggi in vigore.

Busalla, 17 novembre 2010

Il Presidente

Dr.Roberto Costa

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